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Condominio: chi paga se i condòmini non rispettano la raccolta differenziata?

2025-04-02 10:57

Avv. Silvia Lolli

Condominio: chi paga se i condòmini non rispettano la raccolta differenziata?

In ipotesi di mancata osservanza della raccolta differenziata da parte di uno o piò condòmini, quando non sia noto l'autore, è tenuto a pagare il Condominio.

La raccolta differenziata dei rifiuti è ormai diventata una prassi, oltre che un obbligo di legge. Tuttavia, non tutti la osservano e per sanzionare tali inosservanze i Comuni prevedono apposite sanzioni, con un sistema di controllo sempre più capillare. Non sempre però è possibile individuare con certezza l'autore della violazione: anzi,  si tratta di esercizio particolarmente difficile, ad esclusione dell'improbabile ipotesi di flagranza.  L'impossibilità di identificare con certezza il soggetto tragressore non va di pari passo con l'impossibilità di individuare il soggetto tenuto al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione.

Così, in ipotesi di mancata osservanza della raccolta differenziata da parte di uno o piò condòmini, quando non sia noto chi siano questi condòmini, è tenuto a pagare il Condominio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25905 del 25.09.2024, secondo cui il Condòminio è soggetto solidalmente responsabile unitamente ai singoli condòmini  «nel rispetto del principio di legalità ex art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e sulla base della interpretazione sistematica della normativa nazionale, comunale e comunitaria». 

Proprio l'anno precedente, sempre la Cassazione si era espressa in maniera diametralmente esattamente su questo tema, e aveva negato la responsabilità solidale del Condominio richiamando l’articolo 21 del decreto legislativo 22/1997, che non prevede, per il regolamento comunale, la possibilità di stabilire una sanzione per la violazione degli obblighi sui contenitori (ordinanza 29511/2023 e sentenza 4561/2023).

A distanza di un solo anno, quindi, lo scenario è completamente cambiato.

La più recente Cassazione ha infatti valorizzato la circostanza della collocazione dei contenitori dei rifiuti in luoghi di proprietà condominiale, il che non può esentare da responsabilità il Condominio per il solo fatto della mancata identificazine degli autori materiali. 

A lato pratico, ciò significa che il Condòminio sarà tenuto a pagare la sanzione al Comune, con ripartizione della spesa tra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali, e poi l'amministratore potrà agire in regresso nei confronti dei trasgressori, se ed in quanto identificati e con tutte le difficoltà del caso, con la maggiorazione di eventuali  sanzioni aggiuntive se il regolamento condominiale preveda espressamente il rispetto della raccolta differenziata.

Resta invece esclusa la responsabilità solidale dell'Amministratore, il quale è tenuto ad informare i condòmini sulle regole relative alla raccolta differenziata e a coordinarla, ma non è responsabile in solido per il pagamento della sanzione comunale a meno che non si dia prova che l'Amministratore è l'autore o tra gli autori della violazione, a prescindere, quindi, dalla sua carica (così Corte di Cassazione, sentenza n. 4561/23).