Studio Legale Silvia Lolli

BOLOGNA 40138 - via mazzini, 4

TEl.: +39 051/4086476 

mob. + 39 3395328611​

e mail: avv.silvia.lolli@me.com

​pec: avv.silvia.lolli@ordineavvocatibopec.it​

 


facebook
linkedin

Studio Legale 

Avv. Silvia Lolli

Lettura del Blog

Spese straordinarie non concertate: l'aumento legato alla crescita dei figli e il diritto al rimborso.

2023-06-30 12:15

Avv. Silvia Lolli

Spese straordinarie non concertate: l'aumento legato alla crescita dei figli e il diritto al rimborso.

Quello della contribuzione alle spese straordinarie per i figli è sicuramente uno dei temi più spinosi da gestire tra le coppie separate.

Quello della contribuzione alle spese straordinarie per i figli è sicuramente uno dei temi più spinosi da gestire tra le coppie separate.

Trattandosi di spese variabili, le indicazioni fornite, infatti, per quanto possano essere precisi, non sempre riescono a prevenire dubbi interpretativi e fare fronte alle future esigenze di spesa straordinaria.

E’ infatti fuori discussione che con la crescita, le esigenze dei figli cambino, e alcune spese prima non necessarie e nemmeno ipotizzabili, lo diventano, talora in forma quasi quotidiana.

Non è scontato che tra i genitori sempre vi sia accordo su quali, tra queste spese, siano realmente da intendersi nell’interesse die figli, in quanto legate alla loro crescita.

I protocolli in uso presso i Tribunali e richiamati negli accordi o sentenze di separazione o divorzio, ciascuno con le proprie precisazioni, prevedono in generale che non sussiste a carico del coniuge affidatario dei figli l’onere di informare preventivamente l’altro genitore in ordine alla determinazione delle spese definitive "straordinarie", poiché tali spese si suppongano nell’interesse di figli e si suppone che l’affidatario abbia adeguate capacità di individuarle.

Sulla base di tale previsione molte volte il genitore affidatario che sostiene la spesa, provvede quindi senza il preventivo assenso dell’altro, ma non sempre con esito di concordia.

Infatti, come accennato, può accadere che l’altro genitore non sia d’accordo e si rifiuti di contribuire alla spesa non concertata, ritenendola eccessiva, inadeguata e non rispondente alle necessità e interessi del figlio.

In caso di conflitto sul punto, sarà il Giudice a dovere decidere in favore del diritto al rimborso o meno, e lo farà in base alla situazione concreta del caso, non essendo possibile in questa materia stabilire regole generali sempre valide e applicabili (ragion per cui la collaborazione e buon senso appaiono sempre preferibili, per non dire indispensabili per una serena, o quanto meno tollerabile, gestione dei rapporti tra ex).

Due recenti pronunce della giurisprudenza hanno fornito risposta diametralmente opposta, come è logico ed inevitabile che sia, date le premesse.

La prima è stata resa dal tribunale di Alessandria con sentenza del 21 marzo 2023, e riguarda il caso di un acquisto di un’auto per il figlio da parte della madre senza il preventivo accordo con il padre, che si è rifiutato di contribuire alla spesa deducendone la non necessità ed inadeguatezza della spesa.

Il Giudice ha accolto la posizione del padre e negato il diritto al rimborso (condannando la madre anche alle spese di lite), in quanto il figlio avrebbe potuto contribuire all’acquisto dell’auto, dato che aveva iniziato a lavorare, e, in ogni caso, sarebbe stato possibile comprarne una meno costosa. Inoltre, nella fattispecie, la macchina era inizialmente intestata alla madre, che poi l’aveva volturata al figlio, il che faceva presumere anche un possibile uso promiscuo, non esclusivo in favore del figlio.

Ad altra soluzione è invece pervenuta la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11724/2023.

In tale pronuncia la Cassazione, quanto all’aumento delle spese extra per i figli, ha concluso che le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescono con l'età, e non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece piuttosto provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.

Per tale motivo, deve riconoscersi il diritto dell’affidatario ad ottenere un adeguato contributo dall’altro, anche senza preventivo assenso, ma non già nella forma del rimborso spese straordinarie, quanto, piuttosto nella forma di un aumento del contributo di mantenimento per le spese ordinarie posto che l'aumento delle esigenze economiche del figlio, se determinato dalla crescita, non ha bisogno di dimostrazione alcuna, allineandosi con il principio di diritto già stabilito dall'ordinanza n. 13664 dell'aprile 2022.

In questo modo, si evita al genitore affidatario l’onere di dovere anticipare spese extra sempre maggiori e la possibilità di conflitti sulla loro effettiva debenza, ricomprendendo già questi extra nel contributo ordinario, proprio perché, di fatto, questi extra sono relativi ad esigenze di vita del figlio che sono ordinarie, ma sono cambiate e aumentate in ragione delle sua età.

Va da sè che in caso di acquisto di autovettura, come esaminato nella sentenza del Tribunale di Alessandria, si tratta di spesa di entità differente e una tantum, e come tale non potrà essere ricompresa in un aumento fisiologico del contrinuto ordinario, ma continuerà ad essere trattata come spesa straordinaria, ferme tutte le considerazioni svolte.

Nessuno può prevedere che cosa i nostri figli faranno da adolescenti, che passioni avranno, che studi intraprenderanno, se avranno bisogno di un supporto o meno, se avranno bisogno di essere aiutati nell’acquisto di un mezzo di traporto ecc.

Proprio per questo, è certamente sempre preferibile cercare un punto di incontro e accordo tra i genitori, perché le esigenze dei figli sono mutevoli nel tempo, e quindi la questione può essere destinata a riproporsi più e più volte, non essendo possibile trovare una regola fissa che valga per sempre, e rivolgersi al Giudice ogni volta aumenta le spese e lo stress, a discapito di tutti, in primis per i figli.

Ma non sempre l'accordo è possibile, purtroppo. In caso di dubbi o incertezze, il nostro Studio è a disposizione, anche per cercare di comporre la lite prima che realmente insorga, e con impegno a gestirla al meglio laddove, invece, sia inevitabile.