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Avv. Silvia Lolli

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Se l’ex coniuge non paga il contributo di mantenimento, si può chiedere all’INPS di provvedervi per suo c

2022-07-06 18:58

Avv. Silvia Lolli

Se l’ex coniuge non paga il contributo di mantenimento, si può chiedere all’INPS di provvedervi per suo conto.

Siamo titolari di assegno di mantenimento, ma il nostro ex coniuge non provvede. Che fare?

Siamo titolari di assegno di mantenimento, ma il nostro ex coniuge non provvede. Che fare?

La prima risposta, diffusa anche tra i non addetti ai lavori, è: gli pignoriamolo stipendio o il conto in banca.

Ma non tutti sanno che potrebbe esserci anche una soluzione alternativa.

L’art. 156 comma 6 c.c. prevede che il caso di inadempimento all’obbligo di mantenimento da parte del coniuge obbligato, si possa ordinare ad un terzo che deve periodicamente somme all’obbligato di pagare al coniuge destinatario.

Presupposti della tutela codicistica sono dunque l’inadempimento dell’obbligato e il fatto che questi vanti un credito periodico nei confronti un terzo, come, ad esempio il datore di lavoro o l’INPS.

La domanda si propone con ricorso al Collegio e mira ad ottenere un vero e proprio ordine da parte del Giudice al terzo, che a partire da quel momento dovrà versare la quota parte della retribuzione del coniuge obbligato corrispondente all’importo del mantenimento direttamente al beneficiario.

La procedura è molto semplice, perché il Tribunale è chiamato solo a verificare l’esistenza dell’inadempimento dell’obbligato e l’esistenza del suo diritto di credito nei confronti del terzo, senza addentrarsi in valutazioni di merito.

Si tratta di una norma non sufficientemente “utilizzata” a parere di chi scrive, che, invece, ha il grande pregio di offrire  uno strumento di garanzia rafforzata del credito, come ha recentemente chiarito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11239/22.

Questo strumento, infatti, consente di arrivare in maniera diretta e lineare allo stesso risultato a cui, spesso, si arriva tramite le ben più note e diffuse azioni esecutive citate sopra, ossia il pignoramento della busta paga o della pensione dell’obbligato.

Anche in questi casi, a seguito del pignoramento,  il  terzo è tenuto a pagare direttamente all’avente diritto quanto a suo credito, ma a questo risultato si arriva dopo un percorso certamente più faticoso, che si potrebbe – spesso-  agevolmente evitare ricorrendo a questa norma un po’ dimenticata e che invece, è di grande efficienza e meriterebbe maggiore diffusione e condivisione.