Si riporta una decisione del nostro Tribunale di Bologna che, nel segno della bigenitirialità, stabilisce che in ipotesi di tempi di permanenza paritaria del minore presso i genitori la sola forma di contribuzione prevista sia quella diretta, non trovandosi spazio nè ragione per assegni di mantenimento di natura perequitiva.
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. Bruno Perla - Presidente
dott.ssa Sonia Porreca - Relatore
dott.ssa Carmen Giraldi - Componente
nella causa iscritta al n.r.g. …/2021
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
promossa da
(...), rappresentato e difeso dall'Avvocato (...) del Foro di (...)
ricorrente
contro
(...), rappresentata e difesa dall'Avvocato (...) del Foro di (...)
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
riunito nella camera di consiglio del 3 maggio 2022
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 28.1.2021 (...) dava atto di aver avuto una relazione sentimentale con (...) dalla quale in data 19.7.2010 nasceva il figlio (...), riconosciuto da entrambi i genitori; il ricorrente riferiva che la convivenza era cessata nella primavera del 2018, quando lui lasciava l'abitazione familiare sita in (...), (...) (nella quale rimanevano la compagna e il minore) per trasferirsi poco lontano; da quel momento, anche grazie alla Mediazione Familiare, avevano raggiunto un nuovo equilibrio, rispettando un regime di visite sostanzialmente paritarie del minore, con ciascun genitore onerato del suo mantenimento diretto, dati i redditi sostanzialmente equivalenti. Il (...) lamentava, tuttavia, che dalla primavera del 2020 la (...) aveva iniziato a porre in essere comportamenti inspiegabilmente oppositivi, coinvolgendo il minore in un conflitto di lealtà. Fallita la strada della negoziazione assistita, il ricorrente chiedeva, dunque, al Tribunale adìto di provvedere alla regolamentazione dei rapporti genitoriali con affido condiviso di (...) ad entrambi i genitori, residenza formale presso l'abitazione materna ma visite paterne sostanzialmente paritarie e regime di mantenimento diretto, oltre alla divisione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori.
Si costituiva in giudizio (...), la quale, premesso che la relazione sentimentale, di durata quasi ventennale, era naufragata quando si era accorta che il (...) intratteneva da tempo una relazione con altra donna, lamentava che il menage di visite paritarie, peraltro frammentate, era troppo scomodo e pesante per il figlio, costretto a spostarsi ogni 2-3 giorni; negava di aver assunto comportamenti ostativi, addebitando, anzi, all'ex compagno condotte inopportune e comprovanti una certa inadeguatezza nella cura e custodia del minore, oltre a gravi inadempienze per ciò che concerne la contribuzione alle spese straordinarie. Ciò posto, la (...) concludeva concordando sull'affido condiviso del minore, ma chiedeva il collocamento prevalente presso di sé, visite paterne ordinarie (a weekend alterni con uno o due giorni infrasettimanali con pernotto); chiedeva, infine, un contributo paterno per il mantenimento ordinario del minore quantificato in Euro 350,00 mensili, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, il quale, con atto in data 10.2.2021, interveniva senza formulare rilievi.
La causa era istruita mediante produzioni documentali e CTU genitoriale affidata al dott. (...).
All'udienza del 21.4.2022 i difensori precisavano le conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
- Sull'affido e sul collocamento della prole
La capacità genitoriale delle parti e lo stato psico-fisico del figlio minore della coppia sono aspetti compiutamente approfonditi dalla CTU affidata al dott. (...).
L'indagine effettuata dal CTU è stata condotta secondo una metodologia di analisi rigorosa ed esente da critiche e/o rilievi delle parti e dei CTP, con valutazioni del tutto condivisibili e coerenti con i dati
di fatto riscontrati e che hanno condotto il consulente tecnico d'ufficio a conclusioni dalle quali il Collegio non ritiene di doversi discostare.
La madre ha dimostrato un buon legame affettivo con (...) e la sua rappresentazione del figlio è adeguata, come adeguato è lo stile educativo, improntato alla curiosità e alla conoscenza. Le qualità relazionali genitoriali della (...) risentono, tuttavia, della inclinazione a investire molto su di una rappresentazione tendenzialmente privilegiata del rapporto con il figlio, con conseguente denigrazione della figura paterna (verosimilmente in connessione con i vissuti di rancore e rivendicazione non ancora neutralizzati verso il (...)) e con l'attribuzione al figlio della ricerca di una prevalenza della relazione materna, che, invero, non ha avuto riscontro nelle osservazioni del CTU.
Il (...), dal canto suo, ha dimostrato un legame intenso con il figlio e una buona capacità di rappresentarsi i suoi bisogni come soggetto e di interpretarne i bisogni, con uno stile educativo diverso ma complementare rispetto a quello materno. La qualità della relazione genitoriale risente, tuttavia, di una certa intemperanza caratteriale del (...), che talvolta eccede nella manifestazione delle sue emozioni rabbiose.
La coppia genitoriale, alla luce di quanto è emerso dalle indagini peritali, ha confermato una forte difficoltà di comunicazione, che origina dalle vicissitudini pregresse, che hanno lasciato permanere in entrambi una forte proiettività delle colpe, di ostacolo ad una positiva dinamica evolutiva ed in grado di compromettere la rappresentazione corretta dell'altro genitore.
Quanto a (...), il CTU lo descrive come "un bambino responsabile, curioso, sensibile, dotato di creatività e sicuro di sé, il suo mondo interno è ricco ed egli è capace di gestire adeguatamente la sua sfera emotiva. È un ragazzino che però soffre della relazione conflittuale tra i genitori, dei quali possiede una buona rappresentazione interna".
Il bambino è risultato particolarmente esposto al contenzioso genitoriale, che ha scatenato in lui un "opprimente e pregiudizievole conflitto di lealtà": peraltro, ha rimarcato il CTU, "egli ha comunicato in varie maniere di stare bene con entrambi e di necessitare maggiore serenità attorno a lui".
Alla luce delle considerazioni svolte dal dott. (...), deve ritenersi certamente rispondente all'interesse del minore mantenerne l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con residenza stabile del minore presso la madre nell'abitazione (di (...), Via (...) ) in cui ha sempre vissuto.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non sussistono ragioni concrete per modificare la prassi che negli anni si è di fatto consolidata e che vede il minore trascorrere pari tempo presso ciascun genitore, secondo un modello settimanale alternato basato sullo schema 2-3-2 (Settimana A: Lun-Mar con il papà, Mer-Gio con la mamma, Ven-Sab-Dom con il papà; schema invertito nella settimana B), oltre a 3 settimane estive con il padre e pareticità nei periodi festivi.
Al riguardo, il CTU ha spiegato che "(...), a parte un generico e sfumato fastidio per gli aspetti organizzativi dei passaggi da un genitore all'altro, non ha avuto alcuna obiezione riguardo la divisione dei giorni che passa da un genitore all'altro, se non una certa dose di nostalgia per il padre proprio nella quotidianità e per la madre in occasione delle vacanze in cui è più lungo il distacco".
Tenuto conto di quanto emerso durante le indagini peritali può, quindi, condividersi l'indicazione del CTU, che il Collegio fa propria nei termini specifici indicati in dispositivo, di "mantenere la regolamentazione attuale, con una eventuale variazione oraria per il sabato mattino quando non ci sia scuola per rendere a (...) meno faticoso il passaggio; inoltre, a fronte della nostalgia per la mamma comunicata dal minore in occasione delle ferie estive, si potrebbe pensare ad un giorno in cui (...) incontra la mamma presso la sua domiciliazione estiva dal padre".
- Sulle questioni economiche
L'art. 337 ter c.c. stabilisce - com'è noto - l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendosi, peraltro, tenere conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
Nel caso di specie, entrambe le parti svolgono un lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato e la documentazione reddituale prodotta comprova una sostanziale equipollenza dei guadagni.
In particolare, il (...) nel quadriennio 2018-2021 ha documentato un reddito netto (ottenuto detraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali) mediamente pari a Euro 28.422,00 corrispondente a Euro 2.368,00 netti mensili su 12 mensilità nel dettaglio: anno 2018/Euro 29.162 netti annui (Euro 2430 netto mese); anno 2019/Euro 29.717 netti annui (Euro 2476 netto mese); anno 2020/Euro 28.503 netti annui (Euro 2375 netto mese); CUD2021/Euro 26309 netti annui (Euro 2192 netto mese); vive in casa di sua proprietà sita a (...), (...), e non risulta avere altre proprietà immobiliari.
La (...) nello stesso quadriennio sopra considerato (2018-2021) ha documentato un reddito netto (ottenuto detraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali) mediamente pari a Euro 26.792,00 corrispondente a Euro 2.232,00 netti mensili su 12 mensilità nel dettaglio: anno 2018/Euro 25.969 netti annui (Euro 2.164 netto mese); anno 2019/Euro 25.092 netti annui (Euro 2.091 netto mese); anno 2020/Euro 28.244 netti annui (Euro 2.353 netto mese); CUD2021/Euro 27.863 netti annui (Euro 2.321 netto mese); è rimasta a vivere nell'abitazione familiare, di cui è comproprietaria e per la quale sostiene di versare Euro 250,00 mensili al fratello (cfr. doc. n. 28 fasc. Avv. (...)); è tuttavia comproprietaria di altri due immobili, entrambi asseritamente improduttivi di reddito, uno dei quali abitato dalla madre.
La profilazione delle parti come sin qui tratteggiata dà conto di una sostanziale equipollenza della situazione economico-patrimoniale che, tenuto conto dei tempi paritari che il minore trascorre presso ciascun genitore, non legittima alcuna pretesa di assegno perequativo a carico del (...) per il mantenimento ordinario del figlio minore: la relativa domanda avanzata dalla (...) va, dunque, respinta, in quanto infondata.
Va, invece, accolta la domanda congiunta di ripartizione al 50% delle spese straordinarie, per la cui disciplina si fa integrale richiamo al Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale.
- Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di (...). La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da Euro 26.000,01 sino ad Euro 52.000,00; valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria). Il compenso liquidato al CTU, dott. (...), viene definitivamente posto a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) DISPONE che il figlio minore (...) sia affidato ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2) STABILISCE che il minore abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare sita in (...);
3) il padre potrà sentire il figlio minore quando vorrà e vederlo e tenerlo con sé secondo il seguente schema: settimana A) lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì-domenica con il padre; settimana B) lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì-domenica con la madre; nonché per 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale e il capodanno, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e, infine, per 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno; qualora sia concordato che il minore d'estate resti con il padre per 2 settimane consecutive (delle 3 di sua spettanza), le parti potranno prevedere che la madre abbia la possibilità di trascorrere con il figlio almeno un giorno;
4) ciascun genitore ha l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo ha con sé, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017, come di seguito riportato: "I spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, prescuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete
famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza. II Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie";
5) DISPONE che i genitori adottino sempre consensualmente le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ad esempio relativamente all'indirizzo scolastico, alle attività educative e formative extrascolastiche, alle attività sportive e ricreative, all'acquisto di eventuali mezzi di trasporto per il minore;
6) CONDANNA (...) a rifondere a (...) le spese di lite, che liquida in complessive Euro 4.487,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, tributi e contributi come per legge;
7) PONE definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura del 50% ciascuna, il compenso spettante al CTU, dott. (...), liquidato con separato decreto agli atti.
Conclusione
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 3 maggio 2022.
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.