Con la sentenza n. 1482 del 18.01.2023 la Cassazione ha ribadito il principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18287/2018 in relazione alla funzione perequativa, compensativa e assistenziale dell’assegno di divorzio.
Ciò significa che l’importo dell’assegno di mantenimento viene determinato in base al raffronto tra condizioni economiche degli ex coniugi,  tenendo conto del contributo fornito alla vita familiare anche in termini di sacrificio delle aspettative professionali, e dell’impossibilità  oggettiva per il coniuge beneficiario di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati. Â
Con la sentenza in commento, per la prima volta, i Giudici della Suprema Corte sono entrati nel merito delle spese sostenute dal beneficiario, concludendo per l’esclusione del diritto all’assegno nel caso in emerga che questi effettua molte spese voluttuarie, così sperperando denari che, altrimenti, consentirebbero  autonomia reddituale e di spesa.
Il caso esaminato, infatti, è quello di una donna che aveva visto revocarsi l’assegno di mantenimento riconosciutole dal Tribunale dalla Corte d’Appello, e si era così rivolta alla Corte di Cassazione per ottenerlo nuovamente.
I Giudici della Cassazione hanno confermato la revoca dell'assegno sottolineando come la donna avesse «la capacità di dedicarsi all'attività lavorativa» e, «come si evince dalle risultanze del suo conto corrente e dalle spese sostenute anche voluttuarie, disponesse di redditi idonei a renderla economicamente autonoma e in grado di sostenere i costi dell'abitazione presa in locazione».
Questi elementi sono dunque stati ritenuti indicatori di una situazione di potenziale indipendenza economica incompatibile con l’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati.
Questa pronuncia non deve essere intesa come un punto di arresto tout court alle spese personali del coniuge beneficiario, né come legittimante richieste di revoche da parte dell’onerato al venire a conoscenza di qualsiasi genere di spesa non necessaria effettuata dall’ex coniuge, ma certamente introduce un ulteriore elemento di verifica del diritto a percepire l’assegno di mantenimento, che, inevitabilmente, deve risentire anche della condotta del beneficiario rispetto alla destinazione del denaro percepito.
Una pronuncia che, quindi, sotto questo profilo si presenta come innovativa, e che, certamente, darà molti spunti di riflessione sia ai beneficiari sia agli onerati.
In caso di dubbi o interesse ad approfondire, il nostro Studio è a disposizione per le dovute valutazioni del caso.