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SUPERBONUS 110% e Responsabilità del Committente: come agire in sicurezza.

2022-04-27 16:33

Avv. Silvia Lolli

SUPERBONUS 110% e Responsabilità del Committente: come agire in sicurezza.

In epoca di Superbonus, l’entusiasmo porta spesso i committenti a non considerare con la dovuta attenzione il delicatissimo tema delle responsabilità...

In epoca di Superbonus, l’entusiasmo delle agevolazioni fiscali porta spesso i committenti a non considerare con la dovuta attenzione il delicatissimo tema delle responsabilità connesse all’esecuzione delle opere oggetto delle agevolazioni.

Il fatto che, oggi, lo Stato riconosca la possibilità di eseguire lavori a condizioni di grande favore per il committente, non significa che per il committente sia tutto “gratis” e che dal momento dell’affidamento dei lavori all’impresa, nulla gli sia più richiesto se non di attendere la fine dei lavori e il rimborso del prezzo pagato.

Sarebbe bello, ma non è così!

Il committente, in qualità di soggetto richiedente i lavori, è infatti soggetto responsabile per tutto ciò che riguarda tali lavori e la loro regolarità, sia nei confronti dei terzi eventualmente danneggiati (in primis, i dipendenti dell’impresa appaltatrice) sia nei confronti dello Stato, nel caso in cui dovesse emergere, ad esempio, che alcuni dei lavori eseguiti non sono soggetti ad agevolazione.

Si tratta di due aspetti di responsabilità distinti, ma entrambi di grandissima importanza, e che, se conosciuti e correttamente affrontati preventivamente, non lasceranno brutte sorprese e metteranno il committente nelle condizioni di intraprendere la sua avventura in sicurezza; ma, se non adeguatamente considerati o trascurati, rischiano di tornargli indietro come un boomerang, esponendolo a costi e responsabilità anche notevoli.

Partiamo dalla responsabilità verso terzi, per danni a cose o persone:

Ai sensi dell’art. 1665 cc. “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

Chi corrisponde il denaro a titolo di corrispettivo è, appunto, il committente.

Nonostante la norma citata dica chiaramente che il rischio per il compimento dell’opera o del servizio sia in capo all’appaltatore, nei confronti dei terzi, in primis i lavoratori o collaboratori dell’appaltatore, anche il committente resta corresponsabile laddove emerga la palese inadeguatezza dell’appaltatore per le opere commissionate.

Si tratta quindi di una responsabilità residuale, legata al fatto di avere scelto un soggetto inadeguato (c.d. culpa in eligendo), ma è pur sempre una responsabilità è, pertanto, è necessario preventivamente tutelarsi.

Il committente dovrà quindi adottare specifiche accortezze nello scegliere l’appaltatore, in modo da potere dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e scongiurare, quindi, la sua responsabilità.

La normativa di riferimento, a tutt’oggi, rimane il D.Lgs n. 81/2008  e s.m.i. anche noto come Testo Unico di salute e Sicurezza sul Lavoro.

L’art. 90 indica un elenco delle attività imposte al committente e al punto 9 prevede che, anche in caso di affidamento  dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, egli (o il responsabile dei lavori):

“verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare […];

chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti”

trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”

Si tratta di una verifica meramente formale e documentale, che però, per la giurisprudenza, non è sufficiente a dare prova dell’effettiva verifica della idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore.

Ad esempio, secondo la Suprema Corte (Cass. Pen, 19 aprile 2010, n. 15081) il committente di lavori dati in appalto deve  “[…] scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (…)” .

Ma come può il committente, che verosilmente non ha alcuna competenza in materia e nella vita fa tutt’altro che l’imprenditore, accertarsi delle capacità dell’appaltatore anche dal punto di vista sostanziale?

Sicuramente, per dare prova della propria diligente scelta, il committente dovrà premunirsi di chiedere all’impresa alcuni documenti che attestino la sua professionalità e competenza nel settore di rifermento, quali: una visura aggiornata; il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; lo Statuto di Impresa da cui risulti che il tipo di attività commissionata rientra tra quelle ivi previste (così ad un’impresa che si occupa di impianti idraulici non potrà essere commissionato il rifacimento del tetto); verificare che al contratto di appalto sia allegato il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/08 e i suoi contenuti; e può anche richiedere all’ imprenditore un’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale.

Ancora una volta, quindi, la valutazione preliminare che il committente potrà svolgere, anche con la massima diligenza, non potrà che essere una valutazione documentale, non fattuale.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea o nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica azienda, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese il Dlgs 81/08 impone l’obbligo di nominare anche un Coordinatore per la Progettazione e per l’esecuzione dei Lavori, che deve coordinare i lavori affinché si svolgano e procedano in maniera sicura, adottando ogni misura necessaria per evitare danni a cose e persone e che dovrà eseguire sopralluoghi mirati e certificati.

Oltre a un controllo di tipo preliminare, il committente è quindi onerato di un controllo anche durante l’esecuzione dei lavori, per i tramite Responsabile dei Lavori e, quando le dimensioni del cantiere lo richiedono, del Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori.

Ma se nonostante tutto ciò, nonostante l’esito positivo e rassicurante di tutte le verifiche documentali, formali e sostanziali, e nonostante la nomina dei responsabili, durante i lavori di rifacimento del tetto, ad esempio, un operaio dovesse cadere e farsi male, che responsabilità avrebbe il committente? Che cosa avrebbe potuto fare il committente per scongiurarlo?

La risposta è semplice: il committente che si è diligentemente premunito e comportato secondo l’iter sopradescritto, non avrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) alcuna responsabilità, perché non avrebbe potuto fare nulla di più di quanto ha fatto.

A rispondere dell’accaduto saranno dunque l’impresa ed i tecnici coinvolti, nominati dal committente proprio per garantire il rispetto della sicurezza, che sia avvarranno delle rispettive assicurazioni obbligatorie, che pure il committente avrà richiesto ad inizio lavori.

Prudenzialmente, anche il committente stesso può comunque dotarsi di una polizza assicurativa che copra per danni occorsi a terzi, anche se trattasi di polizze ormai molto diffuse, di cui può darsi che il committente sia già in possesso. In tal caso, è consigliabile riprendere in mano la polizza e vedere quanto è incluso e quanto no, che massimali ci sono e chiedere eventualmente correttivi o precisazioni.

Si tratta di un’estrema cautela, perché, come visto, se la situazione viene gestita per tempo e con attenzione, i margini di rischio concreto tendono ad azzerarsi, ma trattandosi di aspetti così delicati e sfuggenti all’alea di controllo diretto del committente, che necessariamente si affida a soggetti terzi, può valere la pena prenderla in considerazione.

Altro tema di responsabilità, questo atipico, nel senso che non riguarda la normativa appalti ma specificatamente il Superbonus 100% è quello della responsabilità verso lo Stato in caso di errori nelle asseverazioni tecniche che comportino l’obbligo di restituire le agevolazioni.

Considerando che, nella gran parte dei casi, trattasi di lavori per centinaia di migliaia di euro, è evidente che questa evenienza spaventi parecchio, perché resta sulla testa del povero committente come una spada di Damocle.

Per arginare questa possibilità, atteso che errare è umano, esistono chiaramente le assicurazioni obbligatorie di tutti i tecnici coinvolti, con massimali elevati verosimilmente, in modo da garantire l’indennizzo in caso di errore.

Ma ciò conforta solo in parte.

Infatti, verso lo Stato è il committente il debitore tenuto alla restituzione, ed è al committente che si rivolgeranno le richieste dell’Agenzia delle Entrate.

Committente che poi, certamente, potrà rivalersi sul tecnico che ha commesso l’errore, che tramite la sua assicurazione, provvederà a rimborsare il committente, ma si tratta evidentemente di un giro lungo e dall’esito non sempre scontato (questo va tenuto in conto).

Per tutelarsi da questa eventualità, sono recentemente apparse sul mercato assicurativo alcune polizze dirette proprio al committente, per tutelarlo nei casi in cui, ad esempio, emerga da un accertamento dell’agenzia delle entrate che un certo tipo di intervento non era agevolabile, con conseguente obbligo di restituzione dei denari ricevuti; oppure  polizze che coprono il committente dei costi legali da sostenere in eventuali vertenze contro i tecnici incaricati e che abbiano; o che rimborsano al committente che abbia già ceduto il credito contestato le perdite subite, dal momento che potrebbe trovarsi sia a fronteggiare la restituzione degli importi indebitamente percepiti (e che ha ceduto) sia la sospensione delle erogazioni ancora da liquidare, magari nell’ipotesi di un cantiere che proceda a stati di avanzamento lavori.

La casistica è ampia ed ancora in via di divenire, ma attesa anche l’assoluta novità ed imprevedibilità della materia, i cui aggiornamenti sono all’ordine del giorno, è certamente consigliabile premunirsi anche di questo tipo di tutela diretta, oltre che di quella indiretta rappresentata dalle polizze obbligatorie dei tecnici.

E’ un ambito complesso, e non solo per il susseguirsi di norme tecniche che modificano continuamente l’assetto vigente, rendendo assai complesso il costante aggiornamento anche per gli addetti ai lavori, figuriamoci per i profani.

Proprio per questo, per agire in sicurezza e non rischiare di perdersi in questa tempesta informativa, il consiglio è quindi sicuramente quello di beneficiare di questa agevolazione, ma di approcciarvisi con estrema cautela e prudenza, affidandosi a tecnici qualificati e fidati e premunendosi di tutte le informazioni, precauzioni e consulenze necessarie, anche di orientamento legale, per essere committenti tutelati al 110%!