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Avv. Silvia Lolli

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Iniziative promozionali e manifestazioni a premio.

2022-04-03 18:18

Avv. Silvia Lolli

Iniziative promozionali e manifestazioni a premio.

Frequentemente accade che gli imprenditori, per promuovere la propria attività ed immagine aziendale, .....

Frequentemente accade che gli imprenditori, per promuovere la propria attività ed immagine aziendale, indìcano delle iniziative in cui offrono al consumatore, per incentivarlo all’acquisto, determinati premi, in beni, servizi o sconti su acquisti futuri.

Si tratta di una pratica certamente molto diffusa, ma che deve essere approcciata con grande attenzione onde evitare di incorrere in possibili violazioni normative e relative sanzioni.

Laddove, infatti, l’iniziativa assuma determinate caratteristiche, essa viene considerata una manifestazione a premio a norma del DPR n. 430 del 26.10.2001, e, pertanto, deve rispettare specifici requisiti ed adempimenti.

Sono considerate manifestazioni a premio i concorsi e le operazioni in cui l’attribuzione del premio dipenda dalla sorte (nel caso dei concorsi) o dall’acquisto o vendita di un determinato bene o servizio, oppure di un determinato quantitativo di beni o di servizi (nel caso delle operazioni).

 

Ci sono però alcuni specifici casi in cui l’iniziativa, quantunque a carattere premiale, non viene considerata manifestazione a premio, e, pertanto, non è sottoposta all’iter normativo e burocratico previsto dal DPR 430/02.

 

Questi casi di esclusione  sono specificatamente indicati all’art. 6, ai sensi del quale:

 

 “1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta;

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la

corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”.

 

E’ evidente che un’iniziativa che rientri tra le ipotesi di esclusione,  è sicuramente meno onerosa dal punto di vista pratico ed organizzativo, ma oltre a non essere sempre possibile in ragione delle specifiche esigenze commerciali che si vogliono perseguire, non sempre è agevole comprendere il limite di applicabilità della norma.

 

Inoltre, sebbene l’art. 6 sia titolato sia ai concorsi sia alle operazioni a premio, non tutti i casi di esclusione riguardano indistintamente concorsi e operazioni, come ad esempio il punto a), che riguarda i soli concorsi, e il punto c), che riguarda le sole operazioni.

Infine, vi sono alcune manifestazioni che sono espressamente vietate (art. 8), ossia: quelle che non garantiscono la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti; comportano elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali; provocano turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari; promozionano prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale; violano le disposizioni del DPR 26/10/2001, n. 430, ad eccezione di quelle relative all'invio della documentazione.

 

E’ quindi evidente che l’imprenditore che intenda ricorrere a tali iniziative commerciali debba prestare grandissima attenzione e prudenza, onde evitare interpretazioni inesatte che possono condurre all’irrogazione di sanzioni pecuniarie anche salate (da 50.000 euro a 500.000 euro nel caso di elusione del monopolio statale; da una a tre volte l'IVA calcolata sul montepremi messo in palio, ma comunque non inferiore a 2.582,28 euro, in tutti gli altri casi).

 

Lo studio dell’avv. Silvia Lolli può supportare le aziende che intendano organizzare iniziative promozionali che prevedano l’attribuzione di premi per fornire un preventivo parere ed indicare gli adempimenti necessari.