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Avv. Silvia Lolli

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Fondo Patrimoniale, esecuzione su beni in comunione legale e limiti alla garanzia dei creditori.

2023-05-24 18:43

Avv. Silvia Lolli

Fondo Patrimoniale, esecuzione su beni in comunione legale e limiti alla garanzia dei creditori.

Il fondo patrimoniale è uno strumento a tutela del patrimonio famigliare tramite cui i coniugi vincolano determinati beniper il soddisfacimento ....

Il fondo patrimoniale è uno strumento a tutela del patrimonio famigliare tramite cui i coniugi vincolano determinati beni di loro proprietà, o di proprietà di terzi, per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Per tale ragione i beni che lo costituiscono, essendo vincolati alla tutela patrimoniale della famiglia, non possono essere aggrediti dai creditori, a meno che il credito da questi vantato non sia stato contratto per soddisfare proprio quegli interessi della famiglia che il fondo stesso tutela e asserve.

Tale limitazione del diritto dei terzi creditori è stabilito dall’art. 170 c.c., ai sensi del quale  l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Ciò significa che i beni presenti nel fondo non sono impignorabili in assoluto, ma che sono aggredibili solo per la soddisfazione di crediti sorti per scopi di asservimento ai bisogni della famiglia.

E’ quindi corretto affermare che il creditore che vanti un diritto di credito sorto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia possa vittoriosamente aggredire anche un bene vincolato in un fondo patrimoniale, con onere della prova contraria a carico del debitore.

E il creditore che non possa aggredire un bene vincolato nel fondo per carenza di questi requisiti del suo credito?

Per tale creditore, l’unico strumento a tutela del proprio credito – chiaramente con riferimento ai beni vincolati nel fondo, libero di aggredire gli altri -  è la richiesta di revocatoria dell’atto di immissione di uno o più beni nel fondo patrimoniale, laddove deduca e dimostri che tale atto di conferimento sia stato compiuto per distrarre garanzie patrimoniali ai creditori.

La tematica è stata di recente trattata dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza del 07.04.2023, numero di raccolta generale 9536/2023, con specifico riferimento al casi di immissione nel fondo patrimoniale di un bene in comunione legale tra i coniugi.

In tale sentenza la Cassazione ha chiarito che quando nel fondo patrimoniale i coniugi abbiano vincolato un bene in comunione legale tra gli stessi, l’eventuale revocatoria dell’atto di conferimento del bene richiesta dal creditore che non possegga i requisiti per aggredire il bene vincolato al fondo- per essere il credito sorto per soddisfare i bisogni personali di uno soltanto dei coniugi e non quelli della famiglia- interesserà il bene nel suo complesso, e non solo l’ipotetica quota di spettanza del coniuge che ha contratto il debito.

Questo in quanto la comunione legale tra i coniugi è una comunione senza quote , o a mani riunite (cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 1647/23), ragion per cui “i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione ( ex art. 189, secondo comma)”. (Corte Costituzionale n. 311/98)

La conseguenza è che il bene in comunione legale va necessariamente ed ontologicamente considerato un unicum, non essendo possibile suddividerlo in ipotetiche ed inesistenti quote ai fini della soddisfazione dei creditori.

Nel caso in cui il creditore ritenga dunque che il bene in comunione legale sia stato vincolato nel fondo patrimoniale in frode ai creditori e non possa aggredirlo per carenza dei requisiti “familiari” del proprio credito, l’azione revocatoria tesa a svicolare quel bene dal fondo dovrà riguardare il bene per l’intero, ed essere rivolta ad entrambi i coniugi, non essendo possibile un frazionamento della stessa.

Da quanto sopra appare evidente che la costituzione di un fondo patrimoniale non può e non deve essere intesa come uno strumento per sottrarre garanzia patrimoniale ai creditori, ma come uno strumento per garantire con determinati beni, quelli vincolati nel fondo appunto, i bisogni della famiglia, incluso il soddisfacimento dei crediti che siano insorti per tale specifico scopo.

Ma ciò non deve indurre a pensare che sia sufficiente costituire un fondo patrimoniale e vincolarvi tutti i propri beni per porsi al riparo dalle richieste dei creditori terzi, a cui restano sempre i rimedi ordinari a tutela del proprio diritto di credito, costituendo l’art. 170 c.c. un’eccezione al generale principio per cui il debitore garantisce i propri creditori con l’intero suo patrimonio.

In caso di dubbi o interesse di approfondimento, il nostro Studio è a disposizione per consulenza e supporto del caso concreto.