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Avv. Silvia Lolli

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La sentenza della Cassazione n. 28727/2023 dice sì al cumulo di domande di separazione e divorzio anche su is

2023-10-23 17:39

Avv. Silvia Lolli

La sentenza della Cassazione n. 28727/2023 dice sì al cumulo di domande di separazione e divorzio anche su istanza congiunta dei coniugi.

La sentenza della Cassazione n. 28727/2023 dice sì al cumulo di domande di separazione e divorzio anche su istanza congiunta dei coniugi.

La riforma del diritto in famiglia entrata in vigore lo scorso giugno hanno introdotto la possibilità di formulare già negli atti introduttivi del giudizio di separazione anche domanda divorzio.

Tuttavia, è soltanto a seguito della sentenza della  Corte di Cassazione n. 28727 pubblicata il 16 ottobre 2023 che è stato chiarito che tale possibilità di domanda contestuale è pacifica e legittima 

Il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. prevede infatti tale possibilità con riferimento al giudizio contenzioso, mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 473-bis.51 c.p.c., dedicato al «procedimento su domanda congiunta» e per questa ragione alcuni Tribunali si erano pronunciati nel senso di ritenere la novità riferibile solamente ai giudizi contenziosi.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi ad istanza del Tribunale di Treviso che aveva sollevato questione di pregiudizialità (altra novità introdotta dalla recente riforma Cartabia), ha stabilito che a fronte di tale interpretazione restrittiva sia preferibile, per contro, un’interpretazione estensiva favorevole al cumulo di domande anche nei procedimenti consensuali.

Infatti, da un lato il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., alla «domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47», induce a ritenere che se il legislatore avesse inteso escludere il cumulo, non avrebbe usato il plurale («...relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47»), ma si sarebbe riferito ad «uno dei procedimenti di cui all'art. 473 bis”; dall’altro, anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel «risparmio di energie processuali» alla base della previsione dell'art. 473-bis .49 c.p.c. per i procedimenti contenziosi. 

Le parti, infatti, «data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa

Inoltre, nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del

2022, si evidenzia la «necessità di dettare disposizioni che possano

prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove

opportuna la loro contemporanea trattazione».

Vengono, dunque, in rilievo, due profili: il primo, riguardante il «risparmio di energie processuali» realizzato con il simultaneus processus relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i processi; l'altro, riguardante il coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi.

Né può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande, congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel «risparmio di  energie processuali» nel quale consisterebbe una delle rationes  della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a  fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali  tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o , maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un  «risparmio di energie processuali» che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte. 

Né rappresenta una ragione ostativa il rallentamento dovuto ai tempi di definizione del processo perché le parti dovrebbero attendere il termine di sei mesi previsto dalla legge e il tribunale dovrebbe quindi rinviare a data successiva a una tale scadenza, trattandosi, infatti, di uno spazio di tempo che i coniugi devono comunque rispettare anche con l'opposta soluzione, e anzi con l'aggravio di dover riaprire un procedimento, introducendolo ex novo, con il provvedere a tutte le nuove incombenze a questo legate e di attendere gli ulteriori tempi ad esso correlati per la fissazione di udienza dopo la proposizione del ricorso per divorzio 

congiunto.

Sulla base di quanto sopra (stralci della sentenza in commento), la Corte di Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto: «In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». Si tratta di una precisazione importante, che consentirà di sgomberare il campo da dubbi interpretativi che rischiavano di impedire o rallentare l’accesso al nuovo regime del cumulo di domande a chi decide si separarsi e divorziare consensualmente, così eliminando la paradossale conseguenza per cui chi è d’accordo, anziché trovarsi di fronte ad una procedura più snella e breve, rischiava di scontrarsi con complicazioni procedurali maggiori.