Il 01 gennaio 2022 sono entrate in vigore le modifiche apportate al nostro codice del consumo introdotte dai decreti legislativi 173/2021 e 170/2021, in attuazione delle Direttive 770/2019 e 771/2019 relative, rispettivamente, ai contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali e ai contratti di vendita.
Le modifiche, che riguardano la formulazione degli articoli da128 a135, e l’inserimento degli articoli da 135 bis a135 septies, ampliano la definizione del concetto di bene, dovendosi oggi intendere per beni soggetti all’applicazione del codice del consumo, con tutte le conseguente e relative tutela in favore del consumatore, anche i beni contenenti elementi digitali e gli animali vivi.
Si tratta quindi di un’importantissima innovazione che imposta dalle esigenze di adeguamento alla digitalizzazione del mercato del consumo, e a cui tutti gli operatori coinvolti sono chiamati a prestare grande attenzione, a tutela del consumatore, da un lato, e della corretta operatività aziendale, dall’altro.
In particolare, l’art. 129 introduce alcuni requisiti, soggettivi ed oggettivi, che il bene deve possedere per essere conforme al contratto, e che devono essere rispettati per evitare contestazioni in merito a vizi di conformità:
Sono requisiti soggettivi:
a) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali; inoltre, la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
b) l’idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) la completezza, ossia deve essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
d) l’aggiornamento come previsto dal contratto di vendita.
Sono requisiti oggettivi:
a) l’idoneità agli scopi per i quali si usano beni di quel tipo, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea, delle norme tecniche o, in difetto, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) la qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) la completezza, ossia deve essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni;
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, in base alle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore, o da altri, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.
Le dichiarazioni pubbliche dovranno quindi essere rese molto attentamente, e dovranno essere ispirate a rigidi principi di veridicità e trasparenza, in quanto considerate a loro volta un paradigma di conformità oggettiva del bene. L’art. 130 cdc introduce però un correttivo a questa vincolatività, prevedendo che il venditore non è vincolato alle dichiarazioni pubbliche nel caso in cui dimostri, in via alternativa, che:
a) non conosceva tale dichiarazione né poteva conoscerla usando l’ordinaria diligenza,
b) la dichiarazione è stata corretta –prima della conclusione del contratto –usando le stesse modalità con cui è stata resa,
c) la dichiarazione non ha influenzato il consumatore nell’acquisto del bene.
Con riferimento agli aggiornamenti nel caso di beni con elementi digitali, sono a carico del venditore anche gli obblighi di aggiornamento, ma se il consumatore non provvede alla loro installazione entro un congruo termine di tempo, il venditore non risponde per i difetti di conformità derivanti dal mancato aggiornamento se:
-ha informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze dell’omessa installazione,
-l’omessa installazione non dipende da carenze informative imputabili al venditore
Ai sensi dell’art. 131 cdc è presente un difetto di conformità in seguito all’errata installazione del bene solo se essa è stata compiuta dal venditore, oppure dal consumatore e l’ ”errore” dipende da una carenza di indicazioni da parte del venditore.
Il difetto di conformità, poi, si presume esistente al momento della consegna del bene se si manifesta entro 1 anno dalla consegna del bene, non più 6 mesi, ed è stato eliminato l’onere per il consumatore di farne denuncia entro 60 giorni dalla scoperta, purchè sia rispettato il termine di due anni dalla consegna.
Come ben si comprende, si assiste ad una notevole estensione del concetto di vizio di conformità preesistente, che impone al venditore, innanzitutto, di redigere le proprie pagine internet ed i propri contratti in maniera chiara ed esaustiva, sempre con un occhio rivolto alla normativa per verificare ex ante il rispetto dei suoi contenuti, nonché, in caso arrivino contestazioni, di esaminarle attentamente anche in raffronto ai contratti, in modo vada valutare la ricorrenza o meno di effettivi vizi di conformità soggetti alla garanzie del codice del consumo.
Per questo, anche per mantenere una linea di risposta e gestione comune, nel rispetto della par condicio tra i concumatori ma anche dell’immagine aziendale, è consigliabile rivolgersi al conglio di un esperto in caso di dubbi interpretativi e, conseguentemente, di gestione della posizione.
Lo Studio dell’avv. Silvia Lolli si propone come valido referente legale per dirimere le questioni tra professionisti e consumatori, nel rispetto della normativa e degli aggiornamenti vigenti.