Lo scorso 2 aprile è entrato in vigore il D.L. 26/23 di recepimento della direttiva Omnibus, che rafforza la tutela per i consumatori.
Di seguito i principali punti di interesse, da tenere a mente per i dovuti aggiornamenti:
Pratiche commerciali scorrette:
Sono considerate ingannevoli:
-l’attività di marketing che promuova in uno Stato membro dell'Unione europea un bene come “identico a un bene commercializzato in altri Stati membri”, nonostante tale bene abbia una composizione o caratteristiche significativamente diverse ed in assenza di giustificazioni basate su “fattori legittimi e oggettivi”, ogni ual volta ció possa indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
- la mancata informazione esplicita e la mancata garanzia che le recensioni pubblicate - in caso in cui sia consentito l’accesso alle recensioni- provengono da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto;
- il fornire risultati di ricerca in risposta ad una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno di tali risultati;
-rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti;
-indicare recensioni di prodotto false o senza averne verificato l’autenticità.
Regime sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette:
Le novità più rilevanti in ambito sanzionatorio sono:
• l’introduzione della facoltà per il consumatore di adire il giudice ordinario per ottenere rimedi quali il risarcimento del danno subito, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti;
• l’innalzamento del massimo edittale, da 5 a 10 milioni di euro, delle sanzioni amministrative irrogate dall’AGCOM in caso di pratiche commerciali scorrette;
• le sanzioni di rilevanza cd. unionale, inflitte a operatori transfrontalieri, raggiungono un importo massimo pari al 4% del fatturato annuo del professionista in Italia o negli Stati Membri dell’UE, oppure 2 milioni di euro se le informazioni sul fatturato annuo non sono disponibili.
Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni l’Autorità terrà conto, ove appropriato:
• della natura, gravità, entità e durata della violazione;
• di eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
• di eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
• dii benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
• delle sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, se tali informazioni siano disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
• di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
Nuovi obblighi informativi:
In caso di contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali è stato introdotto l’obbligo del professionista:
• di fornire ai consumatori il numero di telefono del professionista (che prima era previsto solamente “ove disponibile”);
• di informare dell'eventuale personalizzazione del prezzo sulla base di un processo decisionale automatizzato;
• di informare della funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica.
È inoltre previsto che i marketplace forniscano informazioni sui principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Queste informazioni dovrebbero essere inserite in una sezione apposita dell’interfaccia.
Oltre a queste novità, che sono entrate già in vigore, il 1 luglio 2023 entreranno in vigore ulteriori novità relative agli Annunci di riduzione di prezzo (art 17 bis del Decreto), in forza delle quali, in particolare:
- ogni annuncio di riduzione di prezzo dovrà indicare il prezzo più basso applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione, che non deve essere inferiore a 30 giorni precedenti l’applicazione della stessa riduzione (prezzo precedente).
-in caso di progressivi aumento della riduzione di prezzo applicata durante “una medesima campagna di vendita senza interruzioni” il prezzo di riferimento dovrà rimanere quello individuato ai fini della prima riduzione di prezzo anche per per le riduzioni successive;
La norma si applica ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita in occasione delle vendite straordinarie (ossia le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti), mentre non si applica alle vendite sottocosto (ossia vendite ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato di IVA e tasse e diminuito di eventuali sconti o contribuzioni documentati, riconducibili al prodotto), a offerte personalizzate, ossia riservate a un consumatore o una categoria di consumatori specifici, a prodotti agricoli o alimentari deperibili, ai prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni (e in tal caso il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento), ai "prezzi di lancio" caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo.
Ferma l’eventuale applicazione della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, la sanzione applicabile in caso di violazione della norma sugli annunci di riduzione di prezzo è fissata dall’art. 2 co. 3 del D.lgs. 114/1998.