La scelta della scuola per i propri figli è sempre un momento di confronto tra i genitori.
Le variabili da considerare sono moltissime, alcune di ordine pratico – come ad esempio la vicinanza e la comodità rispetto ai servizi pubblici – e altre di ordine relative all’ambiente scolastico o ai servizi offerti da una determinata scuola.
Tra le questioni più dibattute, inoltre, c’è sicuramente quella della scelta tra scuola pubblica e privata.
Si tratta di una scelta certamente sempre complessa, che spesso vede i genitori contrapposti, e non solamente sul piano economico.
Può capitare, infatti, che oggetto del dibattito non sia solamente l’aspetto economico, per cui un genitore può essere più o meno propenso a sostenere costi di istruzione, ma anche l’aspetto ambientale di continuità del ciclo di istruzione.
Atteso che la scelta della scuola a cui iscrivere il figlio è certamente una scelta che i genitori sono tenuti ad assumere d’accordo tra loro, che fare in caso di disaccordo?
La risposta è, per certi versi, scontata: in caso di disaccordo, decide il Tribunale.
Meno scontata è però la risposta sul “come” decide: in base a che criteri?
Ovviamente il Tribunale non potrà infatti entrare nel merito della scelta formativa offerta da un istituto piuttosto che da un altro, né sindacare sull’ambiente e sulla frequentazione della scuola, in quanto trattasi di valutazioni non apprezzabili dal punto di vista legale e giuridico.
Gli elementi su cui potrà fondarsi la decisione del Tribunale non possono che essere di tipo storico ed oggettivo, ossia la precedente manifestazione di consenso o dissenso con riferimento al medesimo ciclo di studi.
Ciò significa che il consenso all’iscrizione alla scuola privata per il ciclo di scuola primaria sarà da considerarsi validamente prestato con riferimento a quegli anni e a quel ciclo di studio, ma non potrà vincolare il genitore anche per i cicli successivi, ben potendo un genitore mutare la propria posizione e volontà in ragione della maggiore età del figlio e altre circostanze del caso (anche di capacità economica).
Al passaggio al ciclo di istruzione successivo, in caso di mancato consenso di entrambi i genitori, il Tribunale chiamato a decidere dovrà compiere una scelta di carattere oggettivo che, garantisca il diritto all’istruzione del figlio in maniera indiscriminata e non correlata a questioni di tipo economico o a valutazioni soggettive.
La scelta che il Tribunale, per costante orientamento, opererà, sarà quindi di privilegiare il sistema di istruzione pubblica, in ragione della sua gratuità e laicità (vedi Tribunale di Roma, 28.12.2022).
Per questo motivo, la decisione del Giudice eventualmente interpellato in caso di conflitto- che ben può sorgere anche in una coppia in essere- sarà quella di autorizzare l’iscrizione nella scuola pubblica anche senza l’assenso di entrambi i genitori, al tutela del diritto all’istruzione dei figli, che non può subire arresti o essere messo in discussione per via dei dissidi genitoriali.
In caso di dubbi o incertezze sul come comportarsi in questi casi, il nostro Studio offre il supporto e la consulenza necessaria per ottenere le dovute risposte e assistenza.