Studio Legale Silvia Lolli

BOLOGNA 40138 - via mazzini, 4

TEl.: +39 051/4086476 

mob. + 39 3395328611​

e mail: avv.silvia.lolli@me.com

​pec: avv.silvia.lolli@ordineavvocatibopec.it​

 


facebook
linkedin

Studio Legale 

Avv. Silvia Lolli

Lettura del Blog

Cadute accidentali per strada: caistiche e presupposti per la responsabilità del Comune.

2023-05-12 09:50

Avv. Silvia Lolli

Cadute accidentali per strada: caistiche e presupposti per la responsabilità del Comune.

A tutti sarà capitato di imbattersi in sconnessioni del marciapiedi, oppure in buche stradali, e, a volte, addirittura di essere caduti accidentalmente...

A tutti sarà capitato di imbattersi in sconnessioni del marciapiedi, oppure in buche stradali, e, a volte, addirittura di essere caduti accidentalmente a causa di queste “insidiose” presenze.

Ma non sempre ciò che noi percepiamo come insidioso, lo è anche da un punto di vista oggettivo.

La differenza non è irrilevante perché mentre per le cadute accidentali che dipendono da nostra distrazione o poca destrezza non resta nulla da fare se non fare i conti con i conseguenti acciacchi, per quelle che invece dipendono da elementi oggettivamente insidiosi, non prevedibili, o non visibili o non segnalati, è possibile richiedere e ottenere, se ve ne sono i presupposti, il risarcimento dei danni al Comune di competenza.

Il Comune, infatti, è l’ente preposto alla manutenzione delle strade e come tale, è deputato a custodirle in condizioni buone e consone al loro utilizzo sicuro.

Se le strade presentano buche o marciapiedi disconnessi, che chiaramente non dovrebbero essere presenti, il Comune può essere ritenuto responsabile di tali anomalie e chiamato a rispondere dei danni subiti da chi si sia imbattuto in tali insidiose presenze e lamenti di averne riportato dei danni.

Ma perché ciò accada è necessario che ricorrano determinate caratteristiche, oggettive e soggettive. 

Facciamo alcuni esempi tratti da recenti pronunce della Cassazione sul punto:

con ordinanza n. 10463/2023 la Corte di cassazione ha dichiarato che in caso di caduta del danneggiato dovuta ad un avvallamento della pavimentazione particolarmente evidente, il Comune non può essere dichiarato responsabile e condannato al risarcimento del danno. La visibilità della sconnessione, infatti, deve indurre il passante a maggiore cautela dell’incedere e pertanto, in applicazione del principio di autoresponsabilità, il suo comportamento imprudente vale ad integrare un’ ipotesi di caso fortuito che esclude la responsabilità del comune.

Nel caso esaminato, ciò che è stato decisivo nello stabilire che il Comune non fosse responsabile è stata l’imprevedibilità del comportamento del passante, che seppure non imprevedibile in assoluto – non tutti camminiamo lentamente e prestando la dovuta attenzione al manto stradale- data la dinamica del sinistro e le caratteristiche dei luoghi, è stato ritenuto un comportamento “da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (citazione da Sezioni Unite, pronuncia n. 20943/2022). 

In un caso analogo, la decisione è stata invece opposta, e questo proprio per il diverso rilievo in termini di configurabilità del caso fortuito che è stato attribuito dal comportamento del danneggiato.

Trattasi del caso esaminato nell’ordinanza n. 10643/2023, relativa ad un motociclista caduto a causa di un’estesa buca del manto stradale. 

In questo caso, nonostante le difese del Comune fondate sulla prevedibilità e conoscibilità della buca da parte del motociclista, la Corte di Cassazione ha dato ragione al motociclista affermando che non sia sufficiente il mero comportamento colposo del danneggiato per la sussistenza del caso fortuito, che libera il Comune dalla sua responsabilità di custode, ma sia necessario accertare che tale comportamento colposo sia stato tale da rendere l’insidia stradale oggettivamente inefficiente ed ininfluente nella causazione del danno. In assenza di tale accertamento, il comportamento colposo del danneggiato potrà se mai rilevare come causa concorrente, e quindi ridurre la responsabilità del Comune e il danno risarcibile, ma non come causa esclusiva e liberatoria.

Quindi, in due situazioni astrattamente analoghe le decisioni sono state opposte in ragione dell’ efficienza causale attribuita al comportamento colposo del danneggiato.

Altra situazione, sempre di recente trattazione giurisprudenziale, è quella della caduta avvenuta in una strada vicinale, ossia in una strada di proprietà privata ma adibita a pubblico transito.

La Cassazione con ordinanza n. 8879 del 29/03/2023 ha concluso affermando la responsabilità del Comune come custode anche delle strade vicinali, in quanto ciò che rileva è l’adibizione della via al pubblico transito, a prescindere dal fatto che si tratti di strade private (a patto che siano destinate ed inserite tra le strade ad uso pubblico).

Pertanto “in tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”.

Chiaramente, ai fini della sussistenza o meno della responsabilità dell’Ente varranno le medesime considerazioni svolte sopra in ordine alla condotta del danneggiato e al suo rilievo come caso fortuito.

Concludendo, quindi, mentre si può dire che tutte le strade, se destinate al pubblico uso ai sensi dell’art. 2 del codice della strada, sono uguali ai fine della possibile valutazione delle responsabilità del Comune, non tutte le cadute sono uguali, perché ad ipotetica analogia in astratto possono seguire considerazioni differenti in concreto.

Per tale ragione, prima di decidere come comportarsi, è sempre bene esaminare lo specifico caso e, con il supporto di un legale, valutare se vi siano o meno le condizioni per contattare l’Ente e promuovere una richiesta di risarcimento danni.