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Avv. Silvia Lolli

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La ripetibilità dell’assegno di mantenimento o di divorzio alla luce della sentenza della Cassazione a Sezi

2023-06-27 16:50

Avv. Silvia Lolli

La ripetibilità dell’assegno di mantenimento o di divorzio alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 32914 dell' 8 novembre 2022.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32914 dell’8/11/22 ha chiarito quando e in base a quali principi il coniuge che ha versato il mantenimento...

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la  sentenza n. 32914 dell’8 novembre 2022 ha chiarito quando e in base a quali principi il coniuge che ha versato all’ex dei denari a titolo di assegno di mantenimento (in sede di separazione) o divorzile (in sede di divorzio), ha diritto a ottenerne la restituzione.

Frequentemente accade, infatti, che alla prima udienza della separazione o del divorzio, il Giudice stabilisca che uno dei due coniugi sia tenuto a versare all’altro, economicamente più debole, una certa somma, che potrà poi essere rivista, o addirittura revocata, all’esito del giudizio stesso.

Il provvedimento che stabilisce questo obbligo si chiama ordinanza presidenziale, e ha valore interinale, ossia temporaneo, e cautelare, ossia di tutela rapida del soggetto debole (o apparentemente tale al momento in cui viene pronunciata), fino alla definizione del giudizio con sentenza, che potrà confermare, revocare o modificare l’ordinanza cautelare e l’importo del contributo o assegno in essa indicati.

Nel caso in cui l’ordinanza presidenziale preveda un obbligo al mantenimento per il coniuge, o un assegno di divorzio, più alto di quanto poi deciso in sentenza, così come e a maggior ragione nel caso in cui queste previsioni riconosciute con ordinanza presidenziale vengano eliminate in sentenza, ci si domanda se e a che condizioni le somme liquidate in eccesso possano essere richieste in restituzione.

Non sempre, infatti, il coniuge onerato ha diritto alla restituzione dell’eccedenza.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, resa a Sezioni unite stante la delicatezza della questione.

Perché il coniuge onerato abbia diritto alla restituzione è infatti necessario che all’esito del giudizio emerga che il beneficiario non aveva ab origine, ossia sin dall’introduzione del giudizio, diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, o di divorzio.

Ciò accade, ad esempio nel caso in cui la separazione venga addebitata al coniuge che in base all’ordinanza presidenziale ha percepito il mantenimento, ossia quando viene accertato che la separazione sia stata provocata dal comportamento di quel coniuge (ad esempio, in caso di maltrattamenti o in caso di tradimento, sempre che la crisi coniugale non preesistesse al tradimento).

L’art. 156 c.c. riconosce infatti il diritto al mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, a cui non sia stata addebitata la separazione.

In questo caso la percezione dell’assegno risulta infatti avere arricchito ingiustamente il coniuge responsabile della separazione, che lo ha percepito pur non avendone diritto ab origine, e che, quindi, dovrà restituirlo ai sensi dell’art. 2033 c.c..

Unico limite a tale obbligo restitutorio, in caso appunto di insussistenza del diritto ab origine, si ha con riferimento agli assegni, o porzioni di assegni, erogati per fare fronte ad obblighi alimentari, ossia per provvedere al sostentamento vitale del coniuge, che sia dimostrato non possa altrimenti provvedervi; le somme che non abbiano natura alimentare, invece, dovranno essere restituite.

Un conto, infatti, è il mantenimento, che ha lo scopo di garantire al coniuge economicamente più debole un adeguato tenore di vita, anche con riferimento a quello goduto durante il matrimonio e all’apporto da lui fornito alla vita famigliare; un conto sono gli alimenti, che rispondono invece alla necessità di aiutare il famigliare, anche non coniuge, che sia in difficoltà a fare fronte a esigenze primarie e di sopravvivenza.

Uno scenario completamente diverso si verifica, invece, quando il diritto al mantenimento venga accertato come esistente, perché ad esempio la separazione non è avvenuta per colpa del coniuge beneficiario o perché questi effettivamente non ha adeguati redditi propri, ma il suo importo venga ridotto in sentenza.

In tali casi non viene messo in discussione il diritto a ricevere l’assegno, ma il diritto a riceverlo in quell’ammontare, con la conseguenza che non vi sarà per l’onerato diritto a ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza in base all’ordinanza presidenziale, proprio perché il diritto sussiste, viene semplicemente rimodulato il quantum di questo diritto.

Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

“In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti gia’ posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilita’ delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione e’ da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purche’ sempre in ambito di somme di denaro di entita’ modesta, alla luce del principio di solidarieta’ post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.

 

Grande attenzione, quindi, sia per l’onerato sia per il beneficiario, perché le modifiche all’ordinanza presidenziale in punto di contributo al mantenimento per il coniuge possono avere importanti conseguenze, per entrambi, e meritano i dovuti approfondimenti per l’adeguata tutela dei rispettivi e contrapposti diritti.