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Avv. Silvia Lolli

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La donazione di una somma di denaro per atto tra vivi per il successivo acquisto di un immobile.

2022-09-21 08:55

Avv. Silvia Lolli

La donazione di una somma di denaro per atto tra vivi per il successivo acquisto di un immobile.

Può accadere che un soggetto  desideri aiutare qualcuno ad acquistare una casa, e che per farlo decida di donargli una somma di denaro a ciò finalizzata...

Può accadere, talvolta, che un soggetto  desideri aiutare qualcuno ad acquistare una casa, e che per farlo decida di donargli una somma di denaro finalizzata all’acquisto dell’immobile.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la  risposta all’interpello n. 366/2022 ha chiarito se questa scelta consenta l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 per i casi “di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto".

L’art. 1, comma 1, del TUS prevede infatti che "L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi", per cui è legittimo domandarsi che cosa accada nei casi in cui, invece, la liberalità consista nella donazione di una somma di denaro per atto tra vivi, precedente al contratto di compravendita immobiliare a cui è finalizzata.

Nei casi in cui la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all'obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l'imposta di donazione; imposta di donazione che invece non è dovuta ai sensi del comma 4-bis del citato art. 1 del TUS, introdotto dall'articolo 69, comma 1, lettera a) della legge 21 novembre 2000, n. 342, quando la"donazione o altra liberalità collegata" sia una liberalità cosiddetta "indiretta", ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata, ad esempio, alla compravendita di un immobile o di un'azienda da parte di un terzo. 

In tali liberalità "indirette", quindi, l'operazione di donazione può avvenire in maniera atipica, senza la forma dell'atto pubblico previsto per le donazioni “tipiche” dall’ articolo 782 c.c..

Ai sensi del comma 4 bis del citato art. 1 del TUS, tali donazioni indirette sono soggette a imposta di donazione solo se l’atto mediante cui si realizzano siano a loro volta soggetto a registrazione,  a meno che non si tratti di "donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari o aziende, se per essi sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto." 

Secondo l’Agenzia delle Entrate occorre quindi stabilire se, nel caso di donazione di denaro  finalizzata al successivo acquisto di un immobile da parte del donatario, si configuri una donazione diretta del denaro dal donante al donatario, ovvero una donazione indiretta

 Come affermato anche dalla Corte di Cassazione, SS.UU., già con sentenza del 5 agosto 1992, n. 9282, "nell'ipotesi di acquisto di immobile con denaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso ad altro soggetto, che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile, poiché secondo la volontà del disponente alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario". 

Diversamente, quando la donazione della provvista finalizzata all'acquisto dell'immobile da parte del donatario viene formalizzata con apposito separato atto pubblico notarile, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, non si realizza una donazione indiretta dell’immobile, ma una donazione diretta perché l’arricchimento del patrimonio del donatario avviene direttamente per effetto dell’atto di donazione, e non indirettamente per effetto del diverso atto di compravendita immobiliare.

Così ha deciso l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 366/2022, con ciò stabilendo che in tali casi l’ atto di donazione è fiscalmente rilevante e, dunque, da assoggettare all'ordinaria disciplina prevista fini dell'imposta di successione e donazione dagli articoli 2, commi 47 e seguenti, del decreto-legge n. 262 del 2006 e dal TUS citati.