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Condominio costituito per Superbonus: insussistenza dei requisiti soggettivi per l’agevolazione e annullamen

2023-06-20 08:07

Avv. Silvia Lolli

Condominio costituito per Superbonus: insussistenza dei requisiti soggettivi per l’agevolazione e annullamento della cessione del credito.

L’art. 119 d.l. n. 34 del 2020 ha introdotto il c.d. Superbonus, un beneficio fiscale per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico degli edifici.

L’art. 119 d.l. n. 34 del 2020 ha riconosciuto un beneficio fiscale del 110% (salva successiva revisione delle aliquote) per l’esecuzione di lavori efficientamento e riqualificazione energetica degli immobili. (c.d. “Superbonus”).

Requisito oggettivo primario per l’accesso all’agevolazione è quindi la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica, secondo specifici parametri previsti dalla normativa.

Accanto a tali requisiti oggettivi, la legge impone però anche precisi requisiti soggettivi.

Non tutti i soggetti, infatti, hanno diritto ad accedere al bonus per il semplice fatto di realizzare lavori di riqualificazione energetica.

Tale diritto è previsto solo a favore delle persone fisiche che non utilizzino l’immobile oggetto di bonus per la propria attività professionale o imprenditoriale, incluso l’uso promiscuo.

Il comma 9 dell’art. 119 d.l. n. 34/2020 esclude infatti espressamente dal beneficio fiscale condomini e persone fisiche che esercitano “attività di impresa, arte o professione”. 

Il requisito oggettivo, quindi, da solo non basta, proprio perché ratio della norma è quella di incentivare l’ammodernamento degli edifici adibiti a private abitazioni.

Le imprese ed i professionisti, quindi, non hanno diritto di accedere all’agevolazione.

La Corte Tributaria di Trieste si è trovata ad affrontare il caso di un’impresa edile che, il giorno successivo alla conclusione di un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile composto da 9 unità immobiliari, lo ha ceduto ad alcune persone fisiche, familiari dell’amministratore dell’impresa, che hanno poi concluso il contratto definitivo e pagato il saldo prezzo, che era stato già quasi integralmente versato dall’impresa. 

Successivamente, questi soggetti hanno costituito un condominio e hanno iniziato le pratiche di ristrutturazione dell’immobile con il beneficio fiscale del 110%, con lavori edili affidati alla medesima impresa che aveva originariamente concluso il preliminare, il cui amministratore è un familiare dei condomini.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei controlli preliminari successivi alla presentazione dell’opzione di cessione del credito in favore dell’impresa edile, ha prima sospeso e, poi, annullato la richiesta di cessione, ritenendo che le operazioni effettuate configurino un abuso del diritto, in quanto tese a fare figurare quali proprietari dell’immobile e beneficiari dell’agevolazione i familiari persone fisiche, quando, invece, di fatto, titolare reale sarebbe l’impresa edile, cessionaria del credito d’imposta.

La questione è stata sottoposta  alla Corte Tributaria di Trieste, che con pronuncia dell’11 aprile 2023 ha rigettato il ricorso presentato dall’impresa ritenendo che “L’acquisto di un immobile e la successiva costituzione di un condominio da parte di persone fisiche legate da rapporti di parentela con una società di costruzioni che ha fornito la provvista finanziaria per l’acquisto e a cui viene affidato l’incarico dei lavori di efficientamento energetico costituisce abuso del diritto, in quanto produce l’effetto di eludere la normativa che riserva a soggetti diversi dagli esercenti professioni o imprese l’accesso al beneficio fiscale del superbonus al 110%”.

Ratio della normativa, infatti, è l’incentivo all’ammodernamento di edifici adibiti a private abitazioni, per cui dovevano essere esistenti al momento dell’accesso al beneficio parti comuni ed impianti comuni utilizzati dai condomini, che invece nel caso esaminato non erano preseti, essendo l’immobile addirittura ancora disabitato. Inoltre, il prezzo dell’immobile era stato quasi interamente pagato dall’impresa (400 mila euro su 430 totali).

L’art. 10 bis della legge 212 del 27 luglio 2000 prevede infatti che “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.

Nella fattispecie l’operazione è stata ritenuta priva di alcuna sostanza economica, essendo la sua unica giustificazione quella di fare formalmente risultare quali titolari del diritto all’agevolazione i condomini persone fisiche (non esercenti attività professionale o imprenditoriale), anziché l’impresa, così aggirando l’esclusione soggettiva prevista dall’art. 119 comma 9 del D.L. 34/20.

Le agevolazioni fiscali sono certamente opportunità interessanti, ma è importante conoscere bene la normativa ed i suoi limiti, prima di intraprendere operazioni che potrebbero rivelarsi rischiose e dall’esito sfavorevole, affidandosi all’ausilio di professionisti che possano effettuare un’analisi di prefattibilità sotto ogni punto di vista.

In caso di dubbi o necessità di pareri rispetto ad operazioni da intraprendere, o già iniziate, il nostro Studio è a disposizione per i dovuti approfondimenti.