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Le criticità legate alla decorrenza del periodo di sell-off nei contratti di licenza di marchio relativi a pr

2022-04-15 16:06

Avv. Silvia Lolli

Le criticità legate alla decorrenza del periodo di sell-off nei contratti di licenza di marchio relativi a prodotti stagionali.

Il contratto di licenza di marchio ha ad oggetto la concessione dei diritti allo sfruttamento economico di un marchio che il titolare del marchio, licenziante..

Il contratto di licenza di marchio ha ad oggetto la concessione dei diritti allo sfruttamento economico di un marchio che il titolare del marchio, licenziante, attua in favore di un altro soggetto, licenziatario, il quale, a fronte di un determinato corrispettivo economico, potrà produrre e rivendere determinati prodotti con quel marchio per un determinato periodo di tempo, percependone i relativi benefici economici.

Un medesimo marchio può essere concesso in licenza a più licenziatari, ciascuno dei quali per categorie differenti di prodotti (diari, spille, calendari, magliette, ecc).

Quando la licenza per un determinato prodotto viene concessa in favore di un unico licenziatario con esclusione di qualsiasi altro si parla di concessione in esclusiva, il che vale a dire che solo quel licenziatario potrà sfruttare il marchio per quella categoria di prodotti specifica per tutta la durata contrattualmente prevista.

Onde evitare situazioni di paralisi del mercato, è infatti prassi che i contratti di licenza in esclusiva abbiano una durata temporale limitata e che, alla scadenza, la licenza venga concessa a diverso licenziatario, in modo da non ostacolare la libera concorrenza.

La conseguenza è che il vecchio licenziatario, titolare della precedente licenza, allo scadere della stessa non potrà più vendere i prodotti per cui era stata concessa la licenza non rinnovata, i quali graveranno quindi sul suo magazzino come una perdita.

Per ovviare, o meglio per limitare questa conseguenza pregiudizievole per il licenziatario e, al contempo, massimizzare le vendite in favore anche per il licenziante, in quasi tutti i contratti di licenza di marchio viene previsto un periodo di tempo in cui, pur essendo il contratto scaduto, il vecchio licenziatario potrà continuare a vendere le scorte a magazzino, inibita, ovviamente, la produzione di prodotti nuovi.

Tale periodo prende il nome di periodo di sell off.

Se il periodo di sell off non è contrattualmente previsto, è possibile ottenerne comunque l’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, che ne stabilirà la durata in funzione della durata e della natura del rapporto, in ossequio al principio della buina fede contrattuale.

Generalmente la durata del periodo di sell off non è inferiore a 6 mesi, decorsi i quali il vecchio licenziatario sarà chiamato a distruggere o restituire al licenziante le scorte che non sia riuscito a vendere.

Questa esigenza sorge, evidentemente, dalla necessità di evitare sovrapposizioni tra i prodotti del vecchio licenziatario e quelli del nuovo licenziatario; ma può tuttavia accadere che tale limitazione temporale non sia sufficiente ad evitare tale sovrapposizione.

Tanto avviene nel caso in cui i prodotti per la cui produzione viene concessa la licenza abbiano carattere stagionale, e si riferiscano a specifiche ricorrenze, come ad esempio il Natale o la Pasqua.

In questi casi è necessario che, al momento della redazione del contratto, la sua scadenza, e quindi la decorrenza e la conclusione del periodo di sell off, venga negoziata in funzione del periodo di vendita e distribuzione del prodotto, che per evidenti ragioni commerciali avviene nei mesi che precedono l’evento stagionale cui è legato, in maniera tale da evitare la contemporanea presenza sul mercato del prodotto del vecchio licenziatario, venduto in regime di sell off, e del nuovo licenziatario, venduto in forza del contratto di licenza.

Così, ad esempio, la scadenza di un contratto di licenza avente ad oggetto la produzione di calendari Natalizi, dovrà essere prevista in modo da non cadere nel trimestre, quanto meno, precedente il Natale, in modo tale da non pregiudicare il diritto del nuovo licenziatario alla vendita dei prodotti per cui ha pagato ed ottenuto la licenza esclusiva, altrimenti minata dalla contemporanea presenza dei prodotti del concorrente, peraltro venduti ad un prezzo certamente più basso attesa la diversa esigenza di smaltimento delle scorte.

Tale sovrapposizione, seppure legata al riconoscimento del diritto di sell off del vecchio licenziatario, rischia e può risolversi in una violazione dell’esclusiva da parte del licenziante verso il nuovo licenziatario, o quanto meno creare l’occasione per possibili spiacevoli contestazioni davanti all’autorità giudiziaria.

Inoltre, nel caso i cui con un singolo contratto la licenza venga ceduta per categorie differenti di prodotti, legati a differenti eventi o ricorrenze nel periodo dell’anno, è necessario prestare particolare attenzione, eventualmente pensando a scadenze differenziate per categorie di prodotto.

Il consiglio, pertanto è quello di rivolgerei sempre ad un legale esperto in maniera tale da azzerare tale alea sin dal principio, studiando formule contrattuali che consentano il rispetto del diritto di tutte le parti coinvolte senza lasciare spazio a situazioni di dubbio concorrenziale.