Con le sentenze n. 10450 e 10451 entrambe del 31.03.2022 la Corte di Cassazione ha stabilito l’esistenza di un importantissimo vincolo giuridico tra il reddito di cittadinanza e il diritto al mantenimento del maggiorenne non economicamente indipendente.
Entrambe le pronunce riguardano il caso di nonni gravati dall’obbligo di mantenere i nipoti maggiorenni e non autosufficienti ai sensi dell’art. 316 bis c.c., che prevede che “⦋..⦌Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possono adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Fermo restando questo principio, a tutela e garanzia del principio costituzionale che sancisce il diritto dei figli ad essere mantenuti, istruiti ed educati (art. 30 Cost.), secondo la Cassazione il giudice non può e non deve confermare l’obbligo dei nonni al mantenimento dei nipoti quando questi siano maggiorenni e percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Scopo della previsione dell’art. 316 bis cc è infatti di evitare lo stato di abbandono ed indigenza economica del figlio che non disponga di mezzi idonei al proprio sostentamento, per cui è logico e coerente che nel caso in cui al sostentamento primario del soggetto provveda già lo Stato mediante attribuzione del reddito di cittadinanza, l’esigenza garantista venga meno, e con essa l’obbligo per gli ascendenti di adempiervi.
Si tratta di due importanti pronunce, che hanno il pregio di attualizzare la lettura delle norme del codice civile, che vanno sempre interpretate non in maniera isolata e fine a se stessa, ma in maniera coerente con il contesto normativo, politico e sociale del momento storico che si sta vivendo.
Queste pronunce si pongono in continuità con l’ormai consolidato filone giurisprudenziale per cui i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti hanno diritto ad essere mantenuti purchè diano prova del fatto di essersi adoperati per rendersi economicamente indipendenti, ma senza successo (ex multis Cassazione ordinanza 38366 del 03.12.21).
Così, anche un contratto a tempo determinato è considerato elemento idoneo a fare cessare l’obbligo di mantenimento, non essendo infatti richiesta anche la stabilità economica, ma è essendo sufficiente un’indipendenza economica, quantunque temporanea, ma che garantisca l’essenziale per vivere (Cassazione ordinanza n. 11746/21).
Ciò che viene promosso è quindi un principio di autoresponsabilità, che vede i figli protagonisti della propria vita lavorativa, e i genitori – o in loro mancanza gli altri ascendenti – sempre sullo sfondo per supportarli ed aiutarli secondo logiche solidaristiche, ma non assistenzialistiche tout court.
Appare quindi coerente e logico che il reddito di cittadinanza, “quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, ad integrazione dei redditi familiari», ben possa e debba incidere anche sulla sussistenza o meno dei presupposti di mantenimento parentale del maggiorenne.
Si tratta, evidentemente, di situazioni molto delicate, che coinvolgono non solo la sfera economica, ma anche quella affettiva e relazionale, perché non sempre è facile per un genitore o un nonno interrompere il sostentamento nei confronti dei propri figli o nipoti, sebbene ve ne siano le ragioni di legge, e non sempre è facile per un figlio o nipote in difficoltà chiedere aiuto, pur ricorrendo a contrario le medesime ragioni.
Lo studio dell’avv. Silvia Lolli si pone come valido punto di riferimento per tutti coloro che si trovino anche solamente in una situazione di dubbio e desiderino ricevere i giusti consigli e le dovute informazioni per gestire responsabilmente e con la dovuta cautela e serietà questo delicato passaggio.