Iniziano a trovarsi le prime pronunce relative al Superbonus 110% e agli effetti del mancato perfezionamento del contratto di cessione del credito.
Come noto, infatti, tra le possibilità riconosciute al contribuente dalla L. 77/2020 e sm vi è quella di cedere il credito di imposta derivante dall’esecuzione di interventi per efficientamento energetico a soggetti terzi, generalmente istituti bancari, che anticipano il valore del credito altrimenti scontabile in dichiarazione dei redditi nei successivi 4 anni rendendo così immediatamente liquida e disponibile l’intera somma corrispondente. Sarà poi l’Istituto a beneficiare nel quadriennio della detrazione ceduta, salvo successive cessioni se e nella misura in cui ammesse.
A fronte di ciò l’Istituto cessionario trattiene in suo favore una percentuale variabile, per cui il contribuente si vedrà restituire non il 110% di quanto pagato, ma il 110% meno la percentuale convenuta con la Banca. E’ chiaro che la convenienza dell’operazione è tanto maggiore quanto la percentuale pagata più si avvicina almeno al 100% della spesa sostenuta dal contribuente, fermo restando il diverso aspetto legato al più veloce ritorno di liquidità, indipendentemente dal suo ammontare.
Non si entra volutamente in approfondimenti relativi ai diversi cambiamenti normativi che si sono succeduti nel tempo a modificare l’agevolazione fiscale, ma ci si concentrerà solamente sulle modalità di funzionamento del contratto di cessione del credito.
La maggior parte degli Istituti aderenti hanno predisposto piattaforme online gestite da primarie società di consulenza nelle quali il contribuente interessato, previa apertura di conto corrente (più o meno risalente nel tempo) è chiamato ad inserire tutta la documentazione richiesta dalla Banca e relativa ai lavori di efficientamento eseguiti, quali, a titolo esemplificativo: contratto con l’impresa, documentazione catastale, fatture pagate con bonifico parlante, titolo edilizio, asseverazioni tecniche relative al raggiungimento della percentuale minima per la cessione del credito (nel caso di Superbonus è possibile la cessione o a lavori ultimati o a stato avanzamento lavori), documentazione attestante l’esercizio dell’opzione (in tal caso, cessione del credito di imposta) presentata all’Agenzia delle Entrate e munita di visto di conformità da parte di professionista abilitato.
Il maggiore o minor numero di documenti può variare da Istituto a Istituto ed in base alla contingenza del caso, personale e storica.
Se l’esame della documentazione sortisce esito positivo e vengono riscontrate come sussistenti le condizioni perché il contribuente possa beneficiare del credito di imposta che intende cedere alla Banca, si procede alla sottoscrizione del contratto di cessione.
Alcuni Istituti, almeno in passato, procedevano con l’immediata sottoscrizione del contratto, subordinandolo però sospensivamente al verificarsi delle medesime condizioni. Il che vale a dire che se l’esame delle documentazione non sortiva esito positivo o non si realizzavano le condizioni di sussistenza del beneficio fiscale, il contratto era improduttivo di effetti, salvo l’effetto prenotativo in ipotesi di blocco delle cessioni verificatosi negli scorsi mesi.
La Banca, quindi, non assume alcun obbligo all’acquisto del credito per il semplice fatto dell’avere abilitato il cliente all’inserimento dei documenti, e che tali attività siano prodromiche al perfezionamento del contratto di cessione del credito ma non siano vincolanti per la Banca viene sempre chiarito nella documentazione condivisa con il cliente, sia che si tratti di quella abilitante l’accesso alla piattaforma sia che si tratti di contratti sottoposti a condizione sospensiva.
Quindi, per avere garanzia del buon esito della cessione occorre sempre attendere la risposta positiva della Banca in merito alla documentazione presentata in piattaforma e alla verificata sussistenza del beneficio fiscale, nonché la successiva e conseguente sottoscrizione del contratto di cessione del credito (se non già firmato con condizione sospensiva).
Solo a quel punto, decorsi i tempi tecnici necessari perché la Banca cessionaria possa materialmente acquistare il credito fiscale del cedente (a partire dal 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha depositato sul portale dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione), la Banca, entro i tempi comunicati, procederà all’accredito della somma ceduta (pari a una percentuale o alla totalità della spesa sostenuta e documentata).
In realtà, la complessità della procedura, i numerosi arresti e mutamenti normativi ed il gran numero di richieste di cessione hanno fatto sì che molti contribuenti si siano trovati nella condizione di avere iniziato a pagare i lavori prima di tali risposte certe, pena lo spirare delle scadenze imposte per potere beneficiare dalle agevolazioni, e si siano poi sentiti rispondere dalla Banca che la richiesta di cessione del credito non poteva andare a buon fine.
In questi casi può ritenersi che la Banca sia responsabile della perdita economica subita dal cliente, o della sua impossibilità di ultimare i lavori e perdere i benefici fiscali per carenza di liquidità? Per potere godere dell’agevolazione, infatti, i lavori non solo devono essere realizzati, ma anche integralmente pagati sino alla concorrenza di quanto indicato nell’asseverazione per il raggiungimento della migliore classe energetica, per cui lavori solo parzialmente eseguiti o pagati non consentono l’accesso al beneficio.
Il Tribunale di Venezia con l’ordinanza n. 5885 dell’11/12/2022 ha respinto il ricorso cautelare presentato da un contribuente.
Secondo il Giudice infatti, il cliente era stato correttamente informato del carattere non vincolante dell’operazione di abilitazione alla piattaforma e successivo inserimento documentale e l’attuale legislazione non può esser intesa come introduttiva di un obbligo legale a contrarre a carico degli operatori economici contattati da chi intende scontare il superbonus fiscale.
Grande attenzione quindi va prestata nella lettura ed interpretazione della documentazione bancaria predisposta per le attività prodromiche alla cessione del credito di imposta, e, soprattutto, è consigliabile che chi ancora ha la possibilità di accedere alle agevolazioni ed intenda farlo, proceda con le dovute accortezze e consapevolezza del fatto che l’opzione della cessione del credito non è automatica per il semplice fatto che ne venga fatta richiesta. Infatti, accanto ad un tema fiscale di accettazione dell’opzione di cessione del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate (se i requisiti fiscali ci sono, per l’Agenzia delle Entrate è indifferente che il contribuente opti per la detrazione fiscale dalle proprie dichiarazione dei redditi in 4 anni o ceda invece il credito fiscale corrispondente a un terzo), esiste un diverso tema contrattuale tra il contribuente e la banca a cui il contribuente intenda cedere il credito che è disciplinato dalle regole di diritto privato, per cui non è detto che alla richiesta di cessione del credito segua necessariamente l’accettazione della Banca e, quindi, il perfezionamento del contratto di cessione del credito e l’erogazione dei relativi denari.
In caso di dubbi o criticità, il nostro Studio si propone come un valido punto di riferimento per le dovute valutazioni e approfondimenti.